LE LEGGI E IL CANE

In questa pagina vi presentiamo le norme giuridiche relative al cane.

 Articolo 2052 del Codice Civile prevede:

 Il proprietario di un animale o chi lo ha in custodia è responsabile dei danni causati dall'animale sia che esso fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salva sempre la prova del caso fortuito.

 Il cane in condominio.  La Legge n.899 del 24/3/1972 dice:

 1) Se le norme dei regolamenti condominiali (omissis) sono precostituite dal costruttore o dall'originario unico proprietario dell'intero edificio, devono essere accettate espressamente dai condomini nell'atto di acquisto o locazione o con atto separato).

2) Le norme regolamentari possono limitare il pieno esercizio del diritto di proprietà nelle parti esclusive dei singoli condomini solo se decise dall'Assemblea condominiale all'unanimità.

3) Se un proprietario di animale  (o che desideri diventare tale) acquista o prende in affitto un appartamento in un edificio già provvisto di regolamento approvato dall'Assemblea condominiale, non è vincolato alle disposizioni limitative di esso a carico delle proprietà esclusive dei singoli condomini se le stesse limitazioni (veri e propri oneri reali) non siano state trascritte nei pubblici registri immobiliari o menzionate ed accettate negli atti d'acquisto o di locazione.

 Quindi, nessun regolamento condominiale può impedire di tenere un amico a quattro zampe se viene rispettato l'articolo 844 del Codice Civile, che pronuncia:

 Il proprietario di un fondo non può impedire i rumori derivanti dal fondo del vicino,  se non superano le normali tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

 Per le passeggiate col cane, le norme sono determinate dalle Ordinanze del Sindaco e possono variare in diversi comuni. Le regole generale sono seguenti:  

1) condurre il cane al GUINZAGLIO, e se sono aggressivi, con la MUSERUOLA.  

2) avere i sacchetti e paletta per rimuovere gli escrementi del cane.

 Per portare il cane in macchina  viene rispettato l'articolo 169 del Nuovo Codice della Strada:  

è consentito il trasporto di animali domestici, purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro mezzo idoneo che, se istallati in via permanente devono essere autorizzati dal competente ufficio della Motorizzazione civile. Se si tratta di un solo animale domestico non sono necessari gabbia, contenitore o rete divisoria, purchè esso non costituisca impedimento o pericolo per la guida. Può costituire impedimento o pericolo, ad esempio, trasportare l'animale sulle ginocchia, oppure il trasporto di un animale irrequieto."

In treno. In Italia è consentito il trasporto in treno di cani. Per gli animali di piccole dimensioni , in via generale, il trasporto è gratuito se custoditi in appositi contenitori di dimensioni non superiori a 70x50x30.

Nei treni a scompartimento, i cani di piccola taglia viaggiano liberamente accanto al proprietario, sempre sorvegliati con attenzione e purché i passeggeri dello scompartimento lo consentano, solo in 2a classe, acquistando un biglietto ridotto del 40%.

I cani di grossa taglia, invece, sono ammessi solo se non recano disturbo e sono tenuti al GUINZAGLIO e con MUSERUOLA, altrimenti, oltre al pagamento del biglietto ridotto, è necessario prenotare l' intero scompartimento.

 Sui treni locali, dove le carrozze sono costituite da un unico ambiente, è consentito il trasporto degli animali solo facendo uso delle piattaforme o dei vestiboli delle carrozze. I cani di media e grossa taglia non sono accettati sui "Pendolini" per il fatto che lo spazio per il passeggero non è sufficiente per poterlo tenere accanto.  

Quelli di piccola taglia sono ammessi, gratuitamente, se custoditi in appositi contenitori collocati in appositi spazi.

Nei treni Eurostar Italia possono viaggiare solo i cani guida per i non-vedenti, a tutti gli altri animali é vietato l'accesso.

E' meglio chiedere le informazioni in merito prima di viaggiare, dato che le normative possono essere modificate.

 Viaggio in aereo.

Tutte le compagnie aeree consentono, in genere, il trasporto di cani e altri piccoli animali ma ciascuna applica regole diverse per cui prima di cominciare il viaggio è meglio informarsi. Tutte le compagnie aeree consentono che i cani di piccola taglia viaggino al  fianco di suo proprietario in cabina, purché custoditi in gabbie col fondo impermeabile (tali gabbie devono avere dimensioni adeguate per permettere all'animale di muoversi comodamente).

Se il peso dell'animale più quello del contenitore supera i 10 kg., il cane deve viaggiare nella stiva: sarà imbarcato dallo scalo merci e viaggerà all'interno di apposite gabbie messe a disposizione dalla compagnia aerea.

Per quanto riguarda il prezzo di trasporto: per i cani che viaggiano in cabina la tariffa per i voli nazionali è di circa 15,00 euro, per i voli internazionali la tariffa è dell'1,35% della tariffa piena; per gli animali che viaggiano nella stiva la tariffa dipende dal peso e dal luogo di destinazione; in tutti i casi il pagamento si effettua in aeroporto, al momento della partenza.

 Viaggio all'estero. E' necessario informarsi prima come è possibile portare il cane. In alcuni paesi vige l'obbligo della quarantena, e comunque le vaccinazioni del cane devono essere in ordine e deve essere provvisto anche di un certificato di sana costituzione.

 Viaggio con la nave. Di solito non è un problema portare i nostri amici a quattro zampe a bordo di navi o traghetti destinati a brevi traversate: basta avere a portata di mano il certificato di buona salute.

Su alcune imbarcazioni esistono apposite gabbie o "canili di bordo", dove è obbligatorio rinchiudere il cane se questo è di grossa taglia, mentre se è di piccola taglia può passeggiare tranquillamente sul ponte, tenuto al guinzaglio e dormire in cabina (prenotata per intero). Alcune compagnie richiedono anche l'uso della museruola. 

Anagrafe canina. La legge n. 281 del 1991 prevede che le Regioni disciplinino con propria legge l'istituzione dell'anagrafe canina presso i Comuni o le Unità Sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe. La L.R. n. 20 del 1992 - all'art. 3 comma 1 - sancisce l'obbligatorietà dell'iscrizione del cane all'Anagrafe Canina Regionale entro due mesi dalla detenzione o possesso; contemporaneamente la stessa legge - all'art. 4 comma 1 - sancisce l'obbligo di far eseguire il tatuaggio sul cane del codice identificativo entro quattro mesi dalla data di iscrizione del soggetto all'anagrafe di cui sopra. Da qualche anno è diffuso l'uso del microchip su cui è impresso un codice a 15 cifre.  Il microchip permette di evitare i disagi connessi con il vecchio tatuaggio. Purtroppo non tutte le regioni accettano ancora il microchip in sostituzione del tatuaggio.

 Il Codice Penale prevede le sanzioni per coloro che commettono dei reati contro i cani:

Art. 727 Abbandono di animali

 Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. (1)Cassazione Penale, sez. III, sentenza 7 gennaio 2008, n. 175

LEGGE 20 luglio 2004, n.189
(Gazzetta Ufficiale N. 178 del 31 Luglio 2004)

 Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona la morte di un animale e' punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e' punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se' od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrita' fisica e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.